Sostegno a imprese e professionisti
Misure a sostegno della tua impresa per l'emergenza Covid-19
La legge di Bilancio 2023 ha prorogato al 31 dicembre 2023 il termine delle misure straordinarie per l’accesso ai benefici del Fondo di sospensione mutui prima casa da parte di lavoratori autonomi/liberi professionisti e cooperative edilizie a proprietà indivisa.
E’ stata mantenuta la non obbligatorietà della presentazione dell’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE). Tali modifiche sono valide e applicabili fino al 31/12/2023.
Riferimenti normativi:
- art. 64 comma 1 del Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 (c.d. Decreto sostegni Bis convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106)
- art. 54, comma 1, del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni.
Chi può fare la richiesta
Fino al 31/12/2023, possono essere ammessi alla sospensione:
- i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, un calo del proprio fatturato medio giornaliero, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
- i mutui di importo fino a 400.000 mila;
- i mutui concessi per il tramite del Fondo di garanzia per l’acquisto dei mutui prima casa gestito da CONSAP SpA (garanzia CONSAP) (precedentemente esclusi);
- i mutui che hanno già fruito di precedenti sospensioni ex-lege con le seguenti specifiche:
- nel caso di mutui che hanno ripreso per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate, è possibile richiedere una nuova tranche di sospensione per il periodo massimo di 18 mesi da usufruire in non più di due volte (senza tener conto dei mesi di sospensione già fruiti);
- nel caso di mutui che non hanno ripreso per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate, è possibile richiedere una nuova sospensione solo se il totale dei mesi di sospensione già usufruiti non risulti superiore ai 18 e per il numero di mesi che consente di non superare i 18 mesi;
- le cooperative edilizie a proprietà indivisa.
Si ricorda che non sarà più obbligatoria la presentazione dell’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).
Requisiti per la richiesta
Per accedere a tale iniziativa è necessario avere uno dei requisiti previsti dal “Fondo di Solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa”, quali:
- morte, riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%;
- calo del fatturato per le categorie dei lavoratori autonomi/liberi professionisti;
- eventi previsti dall’art.2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 riferibili ad almeno il 10% dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.
FAQ
Domande e risposte sulle nuove misure economiche – COVID-19
Modulistica
- Mod. A) Domanda accesso fondo solidarietà sospensione mutui
- Mod. B) Domanda accesso fondo solidarietà sospensione mutui per cooperative edilizie a proprietà indivisa – Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
Modalità di accesso
Basta presentare la richiesta di persona o via mail/pec alla propria filiale di riferimento con la modulistica indicata sopra