Sospensione rate mutui prima casa - Fondo di Solidarietà

Con il Decreto Legge n.234 del 30/12/2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), il Governo ha nuovamente ampliato, fino al 31/12/2022, la platea dei beneficiari che possono accedere alla sospensione della rate dei mutui prima casa in base al Fondo di Solidarietà.

Chi può fare la richiesta

Possono essere ammessi alla sospensione:

  • i mutui di importo fino a 400.000 mila euro (la soglia precedente era 250.000 euro);
  • i mutui concessi per il tramite del Fondo di garanzia per l’acquisto dei mutui prima casa gestito da CONSAP SpA (garanzia CONSAP) (precedentemente esclusi);
  • i mutui che hanno già fruito di precedenti sospensioni ex-lege con le seguenti specifiche: - nel caso di mutui che hanno ripreso per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate, è possibile richiedere una nuova tranche di sospensione per il periodo massimo di 18 mesi da usufruire in non più di due volte (senza tener conto dei mesi di sospensione già fruiti); - nel caso di mutui che non hanno ripreso per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate, è possibile richiedere una nuova sospensione solo se il totale dei mesi di sospensione già usufruiti non risulti superiore ai 18 e per il numero di mesi che consente di non superare i 18 mesi

Si ricorda che non sarà più obbligatoria la presentazione dell’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).

Requisiti per la richiesta

Per accedere a tale iniziativa è necessario avere uno dei requisiti previsti dal “Fondo di Solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa”, quali:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
  • cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
  • sospensione dal lavoro per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi;
  • riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi (corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo);
  • riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, corrispondente ad una riduzione dell’orario, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito. Per i suddetti eventi, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per la durata massima complessiva non superiore a: - 6 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni; - 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni; - 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni.
  • morte, riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.

È necessario allegare la seguente documentazione:

  • Modello A) Domanda accesso fondo solidarietà sospensione mutui con la relativa documentazione allegata
  • Modello B) modalità di rimborso della quota interessi

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